Il livello italiano: un contributo per ogni spedizione, riscosso dall'Agenzia delle dogane da dicembre
Una voce nazionale, separata dal dazio europeo e calcolata su un'altra base. La seguiamo dalla Gazzetta Ufficiale fino all'ultimo avviso dell'Agenzia delle dogane.
Il contributo nella Gazzetta Ufficiale: commi 126-128

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 30/12/2025, supplemento ordinario n. 42) istituisce, ai commi da 126 a 128 dell'articolo 1, un contributo alle spese amministrative collegate alle spedizioni di modico valore che arrivano da Paesi terzi.
Il contributo riguarda le spedizioni di beni che vengono da fuori dell'Unione e hanno un valore dichiarato non superiore a 150 €. Vale 2 € per ciascuna spedizione e lo riscuotono gli uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva, in coerenza con il codice doganale dell'Unione.
È una norma italiana: nei Paesi vicini non esiste, o esiste in forme diverse. Per questo non la mescoliamo con il livello europeo.
La circolare ADM n. 37/2025 precisa l'ambito: il contributo vale per le spedizioni ai consumatori, per quelle tra imprese e anche per quelle tra privati, a prescindere dal tracciato usato nella dichiarazione. Restano fuori solo le merci dei viaggiatori dichiarate a voce, che non sono «spedizioni».
Cambia invece il valore da guardare per la soglia di 150 €: la circolare usa il valore in dogana se la dichiarazione è ordinaria e, nelle semplificate, il valore intrinseco: quanto costa la merce, al netto di spedizione e assicurazione se fatturate a parte.
Spedizione, non articolo: la differenza con il livello europeo

Il dazio europeo conta le tipologie di articolo; il contributo italiano conta le spedizioni. Per definire «spedizione» la circolare ADM n. 37/2025 rimanda alla Commissione europea: merci spedite nello stesso momento, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, con un unico contratto di trasporto.
La stessa circolare fa un esempio che riguarda da vicino chi usa un agente: se cinque ordini diversi finiscono in un unico contenitore con un solo codice di tracciamento, sono una sola spedizione. Un pacco iTaoBuy con più articoli, quindi, è un'unica spedizione per il contributo, anche se per il dazio europeo può contare più tipologie.
Detto in altro modo, il conteggio italiano segue il pacco che arriva, non gli ordini che hai fatto: due pacchi partiti in giorni diversi, anche con articoli dello stesso ordine, sono due spedizioni. È una conseguenza della definizione, non un'indicazione su come organizzare le spedizioni.
Non conta che tipo di acquisto ci sia dietro il pacco: il contributo vale anche tra privati e con ogni tracciato di dichiarazione.
Dal 1° gennaio al 1° dicembre, le date del contributo

La circolare 37/2025 dice che il contributo è dovuto per le importazioni registrate dal 1° gennaio 2026. La riscossione vera, però, è stata rinviata più volte. L'ultimo passaggio è un avviso ADM del 23 settembre 2026: l'articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, modificando il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha spostato la data dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026.
Da quel giorno, scrive l'ADM, «le attività di contabilizzazione e riscossione del contributo amministrativo in parola saranno attivate». Al 16/10/2026 non abbiamo trovato un avviso successivo che cambi ancora la data.
La circolare spiega anche perché il contributo non comparirà come voce separata in molti casi. Per le dichiarazioni semplificate, il tracciato H7 usato per i piccoli pacchi, non si possono liquidare contributi prima dello svincolo: il dichiarante li conta e li paga ogni quindici giorni, entro i quindici giorni successivi. Chi riceve il pacco, quindi, potrebbe non vederli mai scritti da nessuna parte.
Chi è il debitore secondo l'ADM

La circolare applica le regole del codice doganale: debitore è il dichiarante e, se c'è rappresentanza indiretta, anche chi viene rappresentato. Nella dichiarazione il contributo ha un codice proprio, il 159.
Per un pacco che arriva con un corriere, il dichiarante è di solito chi gestisce lo sdoganamento. Come iTaoBuy e i suoi vettori tratteranno questi 2 € dal 1° dicembre, al 16/10/2026 non era scritto in nessuno degli 86 avvisi.
Ricorda anche i Termini di iTaoBuy: al punto 8.6 l'utente è l'importatore e paga dazi e tasse dovuti all'arrivo.
Quello che non sappiamo ancora sul contributo
Due verifiche diverse
La data della norma viene dalla fonte pubblica. Come il costo compare sul tuo pacco va chiesto all’agente e al vettore.
Tre cose non hanno ancora una risposta scritta. Se i vettori delle linee aperte addebiteranno i 2 € al destinatario alla consegna o li gestiranno a monte; se iTaoBuy pubblicherà un avviso dedicato all'Italia; come si combinerà il contributo con la tassa di gestione europea, che l'ADM descrive come un'altra voce.
Sappiamo invece che le due cifre non vanno sommate a occhio: una conta le spedizioni, l'altra le tipologie di articolo, e la Commissione ha ora confermato la tassa di gestione UE di 2 € dal 1° novembre 2026. Il suo addebito concreto tramite iTaoBuy resta da verificare. Quando una fonte ufficiale chiarirà, aggiorneremo questa pagina e il registro delle modifiche.